Articolo 5 – Esenzioni per talune società calcistiche professionistiche

1.   Gli Stati membri possono decidere di esonerare, in tutto o in parte, le società calcistiche professionistiche che partecipano alla massima divisione del campionato nazionale di calcio e che hanno un fatturato annuo complessivo inferiore a 5 000 000 EUR o al controvalore in moneta nazionale per ciascuno dei due anni civili precedenti dagli obblighi di cui al presente regolamento sulla base del comprovato basso livello di rischio rappresentato dalla natura e dalle dimensioni operative di dette società calcistiche professionistiche.

Gli Stati membri possono decidere di esonerare, in tutto o in parte, le società calcistiche professionistiche che partecipano a una divisione inferiore alla massima divisione del campionato nazionale di calcio dagli obblighi di cui al presente regolamento sulla base del comprovato basso livello di rischio rappresentato dalla natura e dalle dimensioni operative di dette società calcistiche professionistiche.

2.   Ai fini del paragrafo 1, gli Stati membri effettuano una valutazione del rischio delle società calcistiche professionistiche valutando:

a)

le minacce e le vulnerabilità che le società calcistiche professionistiche presentano in termini di riciclaggio e finanziamento del terrorismo e i relativi fattori di mitigazione;

b)

i rischi connessi all’entità e alla natura transfrontaliera delle operazioni.

Nell’effettuare le valutazioni del rischio di cui al primo comma del presente paragrafo, gli Stati membri tengono conto dei risultati delle valutazioni del rischio svolte a livello dell’Unione dalla Commissione a norma dell’articolo 7 della direttiva (UE) 2024/1640.

3.   Gli Stati membri prevedono attività di controllo basate sul rischio o adottano altre misure adeguate atte a evitare abusi delle esenzioni concesse a norma del presente articolo.

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