In caso di rapporti di corrispondenza transfrontalieri, compresi i rapporti instaurati per operazioni su titoli o trasferimenti di fondi, riguardanti l’esecuzione di pagamenti con un ente rispondente di un paese terzo, oltre alle misure di adeguata verifica della clientela di cui all’articolo 20, gli enti creditizi e gli enti finanziari sono tenuti, al momento dell’avvio di rapporti d’affari, a:
a) | raccogliere informazioni sufficienti sull’ente rispondente per comprendere pienamente la natura delle sue attività e per determinare, sulla base di informazioni di dominio pubblico, la reputazione di cui gode e la qualità della supervisione; |
b) | valutare i controlli in materia di AML/CFT applicati dall’ente rispondente; |
c) | ottenere l’autorizzazione dell’alta dirigenza prima di instaurare nuovi rapporti di corrispondenza; |
d) | documentare le rispettive responsabilità di ciascun ente; |
e) | per quanto riguarda i conti di passaggio, assicurarsi che l’ente rispondente abbia verificato l’identità dei clienti che hanno accesso diretto ai suoi conti, che abbia costantemente assolto gli obblighi di adeguata verifica su tali clienti e che sia in grado di fornire all’ente corrispondente, su richiesta, i dati pertinenti in materia di adeguata verifica della clientela. |
Gli enti creditizi e gli enti finanziari che decidono di porre fine ai rapporti di corrispondenza transfrontalieri per motivi connessi alla politica AML/CFT, documentano la loro decisione.