1. Il trattamento dei dati personali sulla base del presente regolamento ai fini della prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo di cui all’articolo 70 della direttiva (UE) 2024/1640 e all’articolo 76 del regolamento (UE) 2024/1624 è considerato necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui l’Autorità è investita a norma dell’articolo 5 del regolamento (UE) 2018/1725 e dell’articolo 6 del regolamento (UE) 2016/679.
Nell’elaborazione di orientamenti e raccomandazioni a norma dell’articolo 54, aventi un impatto significativo sulla protezione dei dati personali, l’Autorità collabora strettamente con il comitato europeo per la protezione dei dati istituito dal regolamento (UE) 2016/679 al fine di evitare duplicazioni, incoerenze e incertezza del diritto nella sfera della protezione dei dati. Previa autorizzazione della Commissione, l’Autorità consulta anche il garante europeo della protezione dei dati istituito dal regolamento (UE) 2018/1725. L’Autorità può altresì invitare le autorità nazionali di protezione dei dati a partecipare al processo di elaborazione di tali orientamenti e raccomandazioni in veste di osservatrici.
2. Conformemente all’articolo 25 del regolamento (UE) 2018/1725, l’Autorità è autorizzata ad adottare norme interne che limitano l’applicazione dei diritti degli interessati laddove tali restrizioni siano necessarie allo svolgimento dei compiti di cui all’articolo 70 della direttiva (UE) 2024/1640 e all’articolo 76 del regolamento (UE) 2024/1624.