Articolo 97 – Regime linguistico generale

1.   All’Autorità si applica il regolamento n. 1 del Consiglio.

2.   Il comitato esecutivo decide in merito al regime linguistico interno dell’Autorità, che è coerente con il regime linguistico della supervisione diretta adottato ai sensi dell’articolo 29.

3.   La traduzione e tutti gli altri servizi linguistici richiesti dall’Autorità, ad eccezione dell’interpretazione, sono assicurati dal Centro di traduzione degli organismi dell’Unione europea, istituito dal regolamento (CE) n. 2965/94 del Consiglio (46). Regolamento 2965/94(GU L 314)

Torna in alto