Articolo 79 – Esecuzione del bilancio

1.   Il direttore esecutivo dà esecuzione al bilancio dell’Autorità rispettando i principi di economia, efficienza, efficacia e sana gestione finanziaria.

2.   Il direttore esecutivo trasmette ogni anno all’autorità di bilancio tutte le informazioni pertinenti ai risultati di qualsiasi procedura di valutazione.

Torna in alto