Articolo 76 – Bilancio

1.   Tutte le entrate e le spese dell’Autorità formano oggetto di previsioni per ciascun esercizio finanziario, che coincide con l’anno civile, e sono iscritte nel bilancio dell’Autorità.

2.   Le entrate e le spese iscritte nel bilancio dell’Autorità sono in pareggio.

3.   Fatte salve altre risorse, le entrate dell’Autorità sono costituite da una combinazione degli elementi seguenti:

a)

un contributo dell’Unione iscritto al bilancio generale dell’Unione;

b)

le commissioni versate dai soggetti obbligati selezionati e non selezionati conformemente all’articolo 77, per i compiti di cui all’articolo 5, paragrafo 2, lettere a), b) e c), e all’articolo 5, paragrafo 3, lettere da a) a d) e lettere f) e g);

c)

gli eventuali contributi finanziari volontari degli Stati membri;

d)

gli oneri concordati per le pubblicazioni, per la formazione e per qualsiasi altro servizio fornito dall’Autorità laddove specificamente richiesti da una o più FIU o dalle loro controparti in paesi terzi o da autorità non preposte all’AML/CFT;

e)

un possibile finanziamento dell’Unione, sotto forma di accordi di contributo o di sovvenzioni ad hoc a norma della regolamentazione finanziaria dell’Autorità di cui all’articolo 81 e delle disposizioni dei pertinenti strumenti di sostegno delle politiche dell’Unione.

L’importo e l’origine delle eventuali entrate di cui al primo comma, lettere b), c), d) ed e), del presente paragrafo sono inclusi nei conti annuali dell’Autorità e chiaramente specificati nella relazione annuale sulla gestione finanziaria e di bilancio dell’Autorità di cui all’articolo 80, paragrafo 2.

4.   Le spese dell’Autorità comprendono le retribuzioni del personale, le spese amministrative e di infrastruttura e i costi di esercizio.

Torna in alto