1. L’Autorità istituisce una commissione amministrativa del riesame incaricata di procedere al riesame amministrativo interno delle decisioni adottate dall’Autorità nell’esercizio dei poteri di cui agli articoli 21, 22, 23 e 77. L’ambito del riesame amministrativo interno riguarda la conformità procedurale e sostanziale di siffatte decisioni con il presente regolamento.
2. La commissione amministrativa del riesame è composta da cinque persone di indubbio prestigio, in possesso di comprovate conoscenze pertinenti e di esperienza professionale, anche in materia di AML/CFT, escluso il personale in servizio dell’Autorità nonché quello delle autorità di supervisione AML/CFT e delle FIU e di altre istituzioni, altri organi e organismi nazionali o dell’Unione coinvolti nell’assolvimento dei compiti attribuiti all’Autorità dal presente regolamento. La commissione amministrativa del riesame dispone di risorse e competenze sufficienti per valutare l’esercizio dei poteri dell’Autorità a norma del presente regolamento.
3. La commissione amministrativa del riesame decide a maggioranza di almeno tre dei suoi cinque membri.