Articolo 7 – Cooperazione all’interno del sistema di supervisione AML/CFT

1.   L’Autorità è responsabile del funzionamento efficace e coerente del sistema di supervisione AML/CFT.

2.   Tanto l’Autorità quanto le autorità di supervisione sono soggette al dovere di cooperazione in buona fede e all’obbligo di scambio di informazioni ai fini dell’AML/CFT a norma del presente regolamento, del regolamento (UE) 2023/1113, del regolamento (UE) 2024/1624 e della direttiva (UE) 2024/1640.

3.   Su richiesta dell’Autorità, le autorità di supervisione forniscono all’Autorità tutte le informazioni relative ai soggetti obbligati che rimangono sotto supervisione diretta a livello nazionale e che sono necessarie per l’assolvimento dei compiti dell’Autorità a norma dell’articolo 5, paragrafi 1, 3 e 4, qualora le autorità di supervisione abbiano accesso legale a tali informazioni.

4.   Le autorità di supervisione assistono l’Autorità nell’individuare e nel considerare le specificità dei rispettivi quadri giuridici nazionali, in particolare quando l’Autorità applica la legislazione nazionale di recepimento del diritto dell’Unione di cui all’articolo 1, paragrafo 2.

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