Articolo 69 – Responsabilità del presidente dell’Autorità

1.   Il presidente dell’Autorità rappresenta l’Autorità ed è competente per la preparazione dei lavori del consiglio generale e del comitato esecutivo, compresa la fissazione dell’ordine del giorno, la convocazione e la presidenza di tutte le riunioni e la presentazione di questioni da decidere.

2.   Il presidente dell’Autorità assegna ai membri del comitato esecutivo di cui all’articolo 63, paragrafo 1, lettera b), settori specifici di competenza, nell’ambito dei compiti dell’Autorità, per la durata del loro mandato.

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