1. Il comitato esecutivo decide a maggioranza semplice dei suoi membri. Ogni membro del comitato esecutivo dispone di un solo voto. In caso di parità di voti, il voto del presidente dell’Autorità, o del vicepresidente quando sostituisce il presidente, è determinante.
2. Un rappresentante della Commissione ha diritto di voto ogni volta che sono discusse e decise questioni relative all’articolo 64, paragrafo 4, lettere da a) a l).
3. Il regolamento interno del comitato esecutivo stabilisce le regole dettagliate concernenti la votazione, in particolare le circostanze in cui un membro può agire per conto di un altro.