Articolo 66 – Modalità di voto in seno al comitato esecutivo

1.   Il comitato esecutivo decide a maggioranza semplice dei suoi membri. Ogni membro del comitato esecutivo dispone di un solo voto. In caso di parità di voti, il voto del presidente dell’Autorità, o del vicepresidente quando sostituisce il presidente, è determinante.

2.   Un rappresentante della Commissione ha diritto di voto ogni volta che sono discusse e decise questioni relative all’articolo 64, paragrafo 4, lettere da a) a l).

3.   Il regolamento interno del comitato esecutivo stabilisce le regole dettagliate concernenti la votazione, in particolare le circostanze in cui un membro può agire per conto di un altro.

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