1. Nei confronti dei soggetti obbligati selezionati, l’Autorità dispone dei poteri di supervisione e di indagine di cui agli articoli da 17 a 21 e del potere di irrogare sanzioni pecuniarie e penalità di mora di cui agli articoli 22 e 23.
L’Autorità ha inoltre i poteri e gli obblighi che il diritto dell’Unione applicabile dell’Unione conferisce ai supervisori del settore finanziario in materia di AML/CFT, salvo diversamente disposto dal presente regolamento.
Nella misura necessaria ad assolvere i compiti ad essa conferiti dal presente regolamento, l’Autorità può chiedere alle autorità nazionali, mediante istruzioni, di utilizzare i propri poteri in materia di AML/CFT, in virtù e in conformità delle condizioni stabilite dal diritto nazionale, qualora il presente regolamento non conferisca tali poteri all’Autorità.
Ai fini dell’esercizio dei poteri di cui al primo e al secondo comma, l’Autorità può emettere decisioni vincolanti indirizzate a singoli soggetti obbligati selezionati. L’Autorità ha il potere di applicare misure amministrative e di irrogare sanzioni pecuniarie in caso di mancato rispetto delle decisioni prese nell’esercizio dei poteri di cui all’articolo 21, conformemente all’articolo 22.
2. Per quanto concerne i supervisori e le autorità di supervisione, l’Autorità dispone dei poteri seguenti:
a) | richiedere la presentazione di informazioni o documenti, comprese spiegazioni scritte o orali, necessari per lo svolgimento delle sue funzioni, nonché informazioni statistiche e informazioni riguardanti i processi o le disposizioni interni dei supervisori e delle autorità di supervisione, e di accedere a tali informazioni ed estrarle dai questionari strutturati comuni e altri strumenti online e offline sviluppati dall’Autorità; |
b) | emanare orientamenti e raccomandazioni; |
c) | emettere richieste di azione e istruzioni sulle misure da adottare nei confronti di soggetti obbligati non selezionati ai sensi del capo II, sezione 4; |
d) | effettuare una mediazione su richiesta di un supervisore del settore finanziario o di un supervisore del settore non finanziario; |
e) | su richiesta dei supervisori del settore finanziario, regolare, con effetto vincolante, le controversie tra i supervisori del settore finanziario, anche nel contesto dei collegi di supervisione AML/CFT. |
3. Per quanto concerne le FIU negli Stati membri, l’Autorità dispone dei poteri seguenti:
a) | richiedere alle FIU dati non operativi e analisi laddove questi siano necessari per la valutazione delle minacce, delle vulnerabilità e dei rischi che il mercato interno si trova ad affrontare in relazione al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo; |
b) | raccogliere informazioni e statistiche in relazione ai compiti e alle attività delle FIU; |
c) | ottenere e trattare le informazioni e i dati necessari per l’avvio, lo svolgimento e il coordinamento di analisi congiunte, come specificato all’articolo 40; |
d) | emanare orientamenti e raccomandazioni. |
4. Ai fini dello svolgimento dei compiti stabiliti all’articolo 5, paragrafo 1, l’Autorità dispone dei poteri seguenti:
a) | predisporre progetti di norme tecniche di regolamentazione conformemente all’articolo 49; |
b) | predisporre progetti di norme tecniche di attuazione conformemente all’articolo 53; |
c) | emanare orientamenti e raccomandazioni come previsto all’articolo 54; |
d) | emanare pareri rivolti al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione, come previsto all’articolo 55. |