Articolo 6 – Poteri dell’Autorità

1.   Nei confronti dei soggetti obbligati selezionati, l’Autorità dispone dei poteri di supervisione e di indagine di cui agli articoli da 17 a 21 e del potere di irrogare sanzioni pecuniarie e penalità di mora di cui agli articoli 22 e 23.

L’Autorità ha inoltre i poteri e gli obblighi che il diritto dell’Unione applicabile dell’Unione conferisce ai supervisori del settore finanziario in materia di AML/CFT, salvo diversamente disposto dal presente regolamento.

Nella misura necessaria ad assolvere i compiti ad essa conferiti dal presente regolamento, l’Autorità può chiedere alle autorità nazionali, mediante istruzioni, di utilizzare i propri poteri in materia di AML/CFT, in virtù e in conformità delle condizioni stabilite dal diritto nazionale, qualora il presente regolamento non conferisca tali poteri all’Autorità.

Ai fini dell’esercizio dei poteri di cui al primo e al secondo comma, l’Autorità può emettere decisioni vincolanti indirizzate a singoli soggetti obbligati selezionati. L’Autorità ha il potere di applicare misure amministrative e di irrogare sanzioni pecuniarie in caso di mancato rispetto delle decisioni prese nell’esercizio dei poteri di cui all’articolo 21, conformemente all’articolo 22.

2.   Per quanto concerne i supervisori e le autorità di supervisione, l’Autorità dispone dei poteri seguenti:

a)

richiedere la presentazione di informazioni o documenti, comprese spiegazioni scritte o orali, necessari per lo svolgimento delle sue funzioni, nonché informazioni statistiche e informazioni riguardanti i processi o le disposizioni interni dei supervisori e delle autorità di supervisione, e di accedere a tali informazioni ed estrarle dai questionari strutturati comuni e altri strumenti online e offline sviluppati dall’Autorità;

b)

emanare orientamenti e raccomandazioni;

c)

emettere richieste di azione e istruzioni sulle misure da adottare nei confronti di soggetti obbligati non selezionati ai sensi del capo II, sezione 4;

d)

effettuare una mediazione su richiesta di un supervisore del settore finanziario o di un supervisore del settore non finanziario;

e)

su richiesta dei supervisori del settore finanziario, regolare, con effetto vincolante, le controversie tra i supervisori del settore finanziario, anche nel contesto dei collegi di supervisione AML/CFT.

3.   Per quanto concerne le FIU negli Stati membri, l’Autorità dispone dei poteri seguenti:

a)

richiedere alle FIU dati non operativi e analisi laddove questi siano necessari per la valutazione delle minacce, delle vulnerabilità e dei rischi che il mercato interno si trova ad affrontare in relazione al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo;

b)

raccogliere informazioni e statistiche in relazione ai compiti e alle attività delle FIU;

c)

ottenere e trattare le informazioni e i dati necessari per l’avvio, lo svolgimento e il coordinamento di analisi congiunte, come specificato all’articolo 40;

d)

emanare orientamenti e raccomandazioni.

4.   Ai fini dello svolgimento dei compiti stabiliti all’articolo 5, paragrafo 1, l’Autorità dispone dei poteri seguenti:

a)

predisporre progetti di norme tecniche di regolamentazione conformemente all’articolo 49;

b)

predisporre progetti di norme tecniche di attuazione conformemente all’articolo 53;

c)

emanare orientamenti e raccomandazioni come previsto all’articolo 54;

d)

emanare pareri rivolti al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione, come previsto all’articolo 55.

Torna in alto