1. Su richiesta del Parlamento europeo, del Consiglio o della Commissione, o di propria iniziativa, l’Autorità può fornire pareri al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione su tutte le questioni connesse con la sua area di competenza.
2. La richiesta di cui al paragrafo 1 può includere una consultazione con altri organismi pertinenti dell’Unione per quanto riguarda la loro competenza, una consultazione pubblica o un’analisi tecnica.
3. L’Autorità può, su richiesta del Parlamento europeo, del Consiglio o della Commissione, fornire consulenza tecnica al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione nei settori specificati negli atti legislativi di cui all’articolo 1, paragrafo 2.