1. Se non approva un progetto di norma tecnica di regolamentazione o lo modifica come previsto all’articolo 49, la Commissione ne informa l’Autorità, il Parlamento europeo e il Consiglio, motivando la decisione.
2. Se del caso, il Parlamento europeo o il Consiglio possono invitare, entro un mese dalla comunicazione di cui al paragrafo 1, il commissario competente, insieme al presidente dell’Autorità, a un’apposita riunione della commissione competente del Parlamento europeo o del Consiglio, per presentare e illustrare le loro divergenze.