1. L’Autorità è incaricata di garantire una cooperazione efficace e coerente tra le unità di informazione finanziaria («FIU») nel quadro del meccanismo di sostegno e coordinamento delle FIU. A tal fine, l’Autorità sostiene e coordina le attività delle FIU.
2. L’Autorità e le FIU sono soggette al dovere di cooperazione leale, anche per quanto riguarda le analisi congiunte sostenute o avviate dall’Autorità, e all’obbligo di scambiare le informazioni necessarie per lo svolgimento dei rispettivi compiti.
3. L’Autorità dispone di risorse umane, finanziarie e informatiche dedicate a sostegno dei compiti di cui all’articolo 5, paragrafo 5, e garantisce, se necessario, la separazione, a livello organizzativo, tra il personale addetto a tali compiti e il personale che esegue i compiti legati alle attività di supervisione dell’Autorità.
Una FIU può informare l’Autorità se un’altra FIU non coopera. In tal caso l’Autorità funge da mediatore.