1. L’Autorità, nell’ambito dei suoi poteri e fatti salvi i poteri dei pertinenti supervisori del settore non finanziario a norma dell’articolo 50 della direttiva (UE) 2024/1640, fornisce assistenza nell’istituzione e nel funzionamento di collegi di supervisione AML/CFT nel settore non finanziario per i soggetti obbligati nel settore non finanziario che gestiscono stabilimenti in diversi Stati membri conformemente a tale articolo.
2. Ai fini del paragrafo 1, l’Autorità può:
a) | proporre l’istituzione di un collegio se nessun collegio è stato istituito benché l’Autorità ritenga che l’esposizione al rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo del soggetto obbligato e la portata delle sue attività transfrontaliere giustifichino l’istituzione di un collegio, nonché la convocazione e l’organizzazione di riunioni del collegio; |
b) | fornire assistenza nell’organizzazione delle riunioni del collegio e nella valutazione del rispetto delle condizioni per la partecipazione di supervisori di paesi terzi al collegio, ove richiesto dai pertinenti supervisori del settore non finanziario; |
c) | fornire assistenza nell’organizzazione di piani di supervisione congiunti e di ispezioni in loco o indagini extra loco congiunte; |
d) | fornire assistenza ai supervisori del settore non finanziario nella raccolta e condivisione di tutte le informazioni pertinenti, in modo da facilitare i lavori del collegio e rendere tali informazioni accessibili ai supervisori nel collegio; |
e) | promuovere attività e pratiche di supervisione effettive ed efficaci, ivi compresa la valutazione dei rischi ai quali i soggetti obbligati del settore non finanziario sono o potrebbero essere esposti; |
f) | fornire assistenza ai supervisori del settore non finanziario, a seguito delle loro richieste specifiche, comprese le richieste di mediazione tra supervisori del settore non finanziario nelle situazioni oggetto dell’articolo 50, paragrafi 2 e 3, della direttiva (UE) 2024/1640. |
3. Ai fini del paragrafo 1, il personale dell’Autorità ha pieni diritti di partecipazione ai collegi di supervisione AMC/CFT. Previo accordo dei supervisori del settore non finanziario interessati, il personale dell’Autorità può partecipare alle attività del collegio svolte congiuntamente da due o più supervisori del settore non finanziario, comprese le ispezioni in loco dei soggetti obbligati del settore non finanziario oggetto dell’articolo 3, punto 3, lettere a) e b), del regolamento (UE).2024/1624.