1. Nel contesto dei suoi poteri e fatti salvi i poteri dei pertinenti supervisori del settore finanziario, l’Autorità assicura che i collegi di supervisione AML/CFT nel settore finanziario siano istituiti e funzionino in modo uniforme per i soggetti obbligati non selezionati che operano stabilimenti in vari Stati membri conformemente all’articolo 49 della direttiva (UE) 2024/1640. A tal fine, l’Autorità può:
a) | istituire un collegio, se tale collegio non è stato istituito sebbene siano soddisfatte le condizioni pertinenti per la sua istituzione di cui all’articolo 49 della direttiva (UE) 2024/1640, e convocare e organizzare le riunioni di collegi; |
b) | fornire assistenza nell’organizzazione delle riunioni del collegio, se richiesto dai supervisori del settore finanziario competenti; |
c) | fornire assistenza nell’organizzazione di piani di supervisione congiunti e di ispezioni in loco o indagini extra loco congiunte; |
d) | raccogliere e condividere tutte le informazioni pertinenti in collaborazione con i supervisori del settore finanziario, in modo da facilitare i lavori del collegio e rendere tali informazioni accessibili alle autorità del collegio; |
e) | promuovere attività e prassi di supervisione effettive ed efficaci, ivi compresa la valutazione dei rischi ai quali i soggetti obbligati non selezionati sono o potrebbero essere esposti; |
f) | supervisionare, conformemente ai compiti e ai poteri specificati nel presente regolamento, i compiti svolti dai supervisori del settore finanziario. |
2. Ai fini del paragrafo 1, il personale dell’Autorità ha pieni diritti di partecipazione ai collegi di supervisione AML/CFT e può partecipare alle loro attività, comprese le ispezioni in loco, effettuate congiuntamente da due o più supervisori del settore finanziario.