Articolo 31 – Coordinamento e agevolazione del lavoro dei collegi di supervisione AML/CFT nel settore finanziario

1.   Nel contesto dei suoi poteri e fatti salvi i poteri dei pertinenti supervisori del settore finanziario, l’Autorità assicura che i collegi di supervisione AML/CFT nel settore finanziario siano istituiti e funzionino in modo uniforme per i soggetti obbligati non selezionati che operano stabilimenti in vari Stati membri conformemente all’articolo 49 della direttiva (UE) 2024/1640. A tal fine, l’Autorità può:

a)

istituire un collegio, se tale collegio non è stato istituito sebbene siano soddisfatte le condizioni pertinenti per la sua istituzione di cui all’articolo 49 della direttiva (UE) 2024/1640, e convocare e organizzare le riunioni di collegi;

b)

fornire assistenza nell’organizzazione delle riunioni del collegio, se richiesto dai supervisori del settore finanziario competenti;

c)

fornire assistenza nell’organizzazione di piani di supervisione congiunti e di ispezioni in loco o indagini extra loco congiunte;

d)

raccogliere e condividere tutte le informazioni pertinenti in collaborazione con i supervisori del settore finanziario, in modo da facilitare i lavori del collegio e rendere tali informazioni accessibili alle autorità del collegio;

e)

promuovere attività e prassi di supervisione effettive ed efficaci, ivi compresa la valutazione dei rischi ai quali i soggetti obbligati non selezionati sono o potrebbero essere esposti;

f)

supervisionare, conformemente ai compiti e ai poteri specificati nel presente regolamento, i compiti svolti dai supervisori del settore finanziario.

2.   Ai fini del paragrafo 1, il personale dell’Autorità ha pieni diritti di partecipazione ai collegi di supervisione AML/CFT e può partecipare alle loro attività, comprese le ispezioni in loco, effettuate congiuntamente da due o più supervisori del settore finanziario.

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