Articolo 2 – Definizioni

1.   Ai fini del presente regolamento, oltre alle definizioni di cui all’articolo 2 del regolamento (UE) 2024/1624 e all’articolo 2 della direttiva (UE) 2024/1640, si applicano le definizioni seguenti:

1)

«soggetto obbligato selezionato»: un ente creditizio, un ente finanziario o un gruppo di enti creditizi o enti finanziari al massimo livello di consolidamento nell’Unione, in conformità delle norme contabili pertinenti, che è soggetto alla supervisione diretta dell’Autorità ai sensi dell’articolo 13;

2)

«soggetto obbligato non selezionato»: un ente creditizio, un ente finanziario o un gruppo di enti creditizi o enti finanziari al massimo livello di consolidamento nell’Unione in conformità delle norme contabili pertinenti, che non è un soggetto obbligato selezionato;

3)

«sistema di supervisione AML/CFT»: l’Autorità e le autorità di supervisione degli Stati membri;

4)

«autorità non preposta all’AML/CFT»:

a)

un’autorità competente quale definita all’articolo 4, paragrafo 1, punto 40), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (27);

b)

la Banca centrale europea (BCE), quando svolge i compiti che le sono attribuiti dal regolamento (UE) n. 1024/2013;

c)

l’autorità di risoluzione designata in conformità dell’articolo 3 della direttiva 2014/59/UE;

d)

l’autorità designata, quale definita all’articolo 2, paragrafo 1, punto 18), della direttiva 2014/49/UE;

e)

l’autorità competente, quale definita all’articolo 3, punto 35), del regolamento (UE) 2023/1114. Regolamento (UE) n. 575/2013(GU L 176

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