1. Ai fini del presente regolamento, oltre alle definizioni di cui all’articolo 2 del regolamento (UE) 2024/1624 e all’articolo 2 della direttiva (UE) 2024/1640, si applicano le definizioni seguenti:
1) | «soggetto obbligato selezionato»: un ente creditizio, un ente finanziario o un gruppo di enti creditizi o enti finanziari al massimo livello di consolidamento nell’Unione, in conformità delle norme contabili pertinenti, che è soggetto alla supervisione diretta dell’Autorità ai sensi dell’articolo 13; |
2) | «soggetto obbligato non selezionato»: un ente creditizio, un ente finanziario o un gruppo di enti creditizi o enti finanziari al massimo livello di consolidamento nell’Unione in conformità delle norme contabili pertinenti, che non è un soggetto obbligato selezionato; |
3) | «sistema di supervisione AML/CFT»: l’Autorità e le autorità di supervisione degli Stati membri; |
4) | «autorità non preposta all’AML/CFT»:
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