Articolo 18 – Indagini generali

1.   Al fine di svolgere i compiti che le sono conferiti dal presente regolamento, l’Autorità può effettuare tutte le indagini necessarie in merito a qualsiasi soggetto obbligato selezionato o a qualsiasi persona fisica da esso impiegata o a qualsiasi persona giuridica appartenente allo stesso e stabilita o situata in uno Stato membro.

A tal fine, l’Autorità può:

a)

richiedere l’esibizione di documenti;

b)

esaminare i libri e i documenti contabili delle persone interessate e fare copie o estratti dei suddetti libri e documenti;

c)

ottenere accesso alle relazioni di audit interno, alla certificazione dei conti e a qualsiasi software, banca dati, strumento informatico o altro mezzo elettronico di registrazione di informazioni;

d)

ottenere l’accesso ai documenti e alle informazioni concernenti i processi decisionali, ivi compresi quelli sviluppati da algoritmi o da altri processi digitali;

e)

ottenere spiegazioni scritte od orali dai soggetti di cui all’articolo 17 o dai loro rappresentanti o dal loro personale;

f)

organizzare audizioni per ascoltare altre persone che acconsentano ad essere interpellate allo scopo di raccogliere informazioni pertinenti all’oggetto dell’indagine.

2.   Le persone di cui all’articolo 17 sono tenute a sottoporsi alle indagini avviate a seguito di una decisione dell’Autorità. Quando una persona ostacola lo svolgimento dell’indagine, il supervisore del settore finanziario dello Stato membro nel quale sono ubicati i locali pertinenti presta, conformemente al diritto nazionale, l’assistenza necessaria, anche agevolando l’accesso dell’Autorità ai locali commerciali delle persone fisiche e giuridiche di cui all’articolo 17, in modo che i predetti poteri di cui al paragrafo 1 possano essere esercitati.

Torna in alto