1. Al fine di svolgere i compiti che le sono conferiti dal presente regolamento, l’Autorità può effettuare tutte le indagini necessarie in merito a qualsiasi soggetto obbligato selezionato o a qualsiasi persona fisica da esso impiegata o a qualsiasi persona giuridica appartenente allo stesso e stabilita o situata in uno Stato membro.
A tal fine, l’Autorità può:
a) | richiedere l’esibizione di documenti; |
b) | esaminare i libri e i documenti contabili delle persone interessate e fare copie o estratti dei suddetti libri e documenti; |
c) | ottenere accesso alle relazioni di audit interno, alla certificazione dei conti e a qualsiasi software, banca dati, strumento informatico o altro mezzo elettronico di registrazione di informazioni; |
d) | ottenere l’accesso ai documenti e alle informazioni concernenti i processi decisionali, ivi compresi quelli sviluppati da algoritmi o da altri processi digitali; |
e) | ottenere spiegazioni scritte od orali dai soggetti di cui all’articolo 17 o dai loro rappresentanti o dal loro personale; |
f) | organizzare audizioni per ascoltare altre persone che acconsentano ad essere interpellate allo scopo di raccogliere informazioni pertinenti all’oggetto dell’indagine. |
2. Le persone di cui all’articolo 17 sono tenute a sottoporsi alle indagini avviate a seguito di una decisione dell’Autorità. Quando una persona ostacola lo svolgimento dell’indagine, il supervisore del settore finanziario dello Stato membro nel quale sono ubicati i locali pertinenti presta, conformemente al diritto nazionale, l’assistenza necessaria, anche agevolando l’accesso dell’Autorità ai locali commerciali delle persone fisiche e giuridiche di cui all’articolo 17, in modo che i predetti poteri di cui al paragrafo 1 possano essere esercitati.