Articolo 107 – Inizio delle attività dell’Autorità

La Commissione è competente per l’istituzione e il funzionamento iniziale dell’Autorità fino al 31 dicembre 2025. A tal fine:

a)

la Commissione può designare un funzionario della Commissione affinché funga da direttore esecutivo ad interim ed eserciti le funzioni assegnate al direttore esecutivo fino a quando l’Autorità non sia in grado di dare esecuzione al proprio bilancio e il direttore esecutivo non abbia assunto le proprie funzioni in seguito alla nomina da parte del comitato esecutivo a norma dell’articolo 70;

b)

in deroga all’articolo 62, paragrafo 1, fino alla nomina del presidente dell’Autorità, il direttore esecutivo ad interim può convocare e presiedere le riunioni del consiglio generale, senza diritto di voto;

c)

in deroga all’articolo 64, paragrafo 4, lettera g), e fino all’adozione di una decisione ai sensi dell’articolo 70, il direttore esecutivo ad interim esercita il potere dell’autorità investita del potere di nomina;

d)

la Commissione può offrire assistenza all’Autorità, in particolare mediante il distacco di funzionari della Commissione incaricati di svolgere le attività dell’Autorità sotto la responsabilità del direttore esecutivo ad interim o del direttore esecutivo;

e)

il direttore esecutivo ad interim può autorizzare tutti i pagamenti coperti dagli stanziamenti previsti nel bilancio dell’Autorità e può concludere contratti, anche relativi al personale, in seguito all’adozione della tabella dell’organico dell’Autorità.

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