Articolo 105 – Modifiche del regolamento (UE) n. 1095/2010

Il regolamento (UE) n. 1095/2010 è così modificato:

1)

all’articolo 1, paragrafo 2, il secondo comma è soppresso;

2)

all’articolo 40, paragrafo 6, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Il consiglio delle autorità di vigilanza può decidere di ammettere osservatori. In particolare, il consiglio delle autorità di vigilanza ammette un rappresentante dell’Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, istituita dal regolamento (UE) 2024/1620 del Parlamento europeo e del Consiglio (*3), quando sono discusse o decise questioni rientranti nel suo mandato.

(*3)  Regolamento (UE) 2024/1620 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, che istituisce l’Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010 (GU L, 2024/1620, 19.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1620/oj).»;”

3)

all’articolo 54, il paragrafo 2 bis è soppresso. Regolamento (UE) 2024/1620 (GU L, 2024/1620) Regolamento (UE) 2024/1620 (GU L, 2024/1620)OJ L, 2024/1620, 19.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1620/oj

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