1. È istituita l’Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo («Autorità»).
2. L’Autorità opera nel quadro dei poteri conferitile dal presente regolamento, in particolare quelli stabiliti all’articolo 6, e nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2023/1113, della direttiva (UE) 2024/1640 e del regolamento (UE) 2024/1624, nonché di tutte le direttive, i regolamenti e le decisioni basati su tali atti, quelli stabiliti da qualsiasi altro atto giuridicamente vincolante dell’Unione che conferisca compiti all’Autorità quelli stabiliti dalla legislazione nazionale di recepimento della direttiva (UE) 2024/1640 e quelli stabiliti da altre direttive che conferiscono compiti alle autorità di supervisione.
3. L’obiettivo dell’Autorità è la protezione dell’interesse pubblico, la stabilità e l’integrità del sistema finanziario dell’Unione e il buon funzionamento del mercato interno:
a) | prevenendo l’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo; |
b) | contribuendo a individuare e valutare i rischi e le minacce di riciclaggio e finanziamento del terrorismo in tutto il mercato interno, nonché i rischi e le minacce provenienti dall’esterno dell’Unione che incidono o sono suscettibili di incidere sul mercato interno; |
c) | assicurando una supervisione di qualità elevata nel settore della lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo («AML/CFT») in tutto il mercato interno; |
d) | contribuendo a una convergenza della supervisione nel settore della AML/CFT in tutto il mercato interno; |
e) | contribuendo all’armonizzazione delle prassi nell’individuazione di operazioni o attività sospette da parte delle unità di informazione finanziaria («FIU»); |
f) | sostenendo e coordinando lo scambio di informazioni tra le FIU e tra le FIU e altre autorità competenti. |
Le disposizioni del presente regolamento fanno salve le competenze attribuite alla Commissione, in particolare ai sensi dell’articolo 258 TFUE, al fine di assicurare il rispetto del diritto dell’Unione.